La Borghesia Storica di Milano e della Lombardia
Fisco Immobili – Imu, adempimenti in sede di dichiarazione – Comune di Milano
A seguito del convegno del 16 gennaio, svoltosi presso la nostra sede di via Meravigli e avente come tema centrale la “dichiarazione Imu”, nel corso del quale sono state evidenziate incertezze interpretative foriere di complicazioni anche per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, si precisa.

A rendere più arduo e difficoltoso l’adempimento dell' obbligo dichiarativo il regolamento del comune di Milano stabilisce che, per l' applicazione delle aliquote ridotte previste per i fabbricati concessi in locazione, i contribuenti debbano presentare una serie di documenti già noti alla pubblicazione amministrazione, fra cui addirittura una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” che attesti che la copia del contratto di locazione da presentare all’ufficio tributi del comune è conforme al contratto originale presentato a suo tempo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Assoedilizia, rileva che tale normativa può ritenersi illegittima, per i motivi appresso indicati; tuttavia, come d'altronde nel corso del convegno il presidente ha suggerito ai soci partecipanti, Assoedilizia consiglia prudenzialmente di OTTEMPERARE alle richieste del Comune di Milano .

* * *

L’aggravio dell’adempimento dichiarativo costituisce una palese violazione, sia dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui al contribuente “non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente” (articolo 6, comma 4, della legge 212/2000), sia della norma sulla potestà regolamentare generale, nella parte in cui sancisce espressamente che la potestà regolamentare va esercitata “nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti” (articolo 52, comma 1, del Dlgs 446/97).
Non sembra che il Comune di Milano abbia tenuto conto della norma che impone la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Sanatoria catastale senza condono edilizio nel Decreto Legge sulla Manovra economico-finanziaria. Assoedilizia: Attenzione all'applicazione
Assoedilizia, rilevato che regnano, presso gli utenti, molta confusione di idee ed incertezza interpretativa circa la portata delle norme, di cui alla manovra economico-finanziaria contenuta nel Decreto legge varato dal Governo , in merito alla cosiddetta sanatoria catastale, ritiene doveroso diffondere una nota esplicativa.

Molti ritengono erroneamente che la sanatoria catastale contenga implicitamente una sorta di condono edilizio.
Non è cosi'.

La regolarizzazione catastale infatti attiene a problematiche di natura civilistica e fiscale. Oltretutto le risultanze catastali non hanno alcuna efficacia probatoria in relazione alla regolarità della posizione amministrativa dell'immobile, per ciò che attiene alle pratiche comunali di assentimento delle opere edilizie.

La regolarità amministrativa, viceversa, riguarda la sussistenza di un legittimo titolo abilitativo all'intervento edilizio , quale ad esempio la DIA od il permesso di costruire, in mancanza del quale l'immobile risulta irrimediabilmente abusivo ( con relative sanzioni penali ed amministrative -pecuniarie e ripristinatorie ad esempio ordine di demolizione o di riduzione in pristino) a meno che non sia possibile la sua regolarizzazione, sempre previo pagamento di una sanzione, sulla base del procedimento di sanatoria ordinaria che suppone la conformità piena alle previsioni ed alle prescrizioni urbanistiche previste in leggi, piani regolatori, regolamenti edilizi, norme igienico-sanitarie, norme di sicurezza statica, antisismiche, vincoli ambientali etc.
Ove tale conformità non sussista, l'abuso puo' esser oggetto solo di "sanatoria" straordinaria prevista appunto solo da un "condono edilizio" che il Governo non ha ad oggi approvato.

Chi regolarizza dunque in Catasto un immobile abusivo non sanabile rischia che gli si aprano un contenzionso amministrativo con il Comune, accompagnato dalle sanzioni prima indicate, nonchè una azione penale; anche perche' l'Agenzia del Territorio, ai sensi del comma 8 dell' art. 19 del D.L. in questione, mettera' a disposizione dei Comuni i dati relativi a questi accatastamenti.

Il Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici dichiara:
« È opportuno dunque che gli interessati che si accingono ad applicare la normativa in esame, non solo conoscano bene i contorni giuridici della questione, ma approfondiscano la situazione di fatto e giuridica in cui si trova l'immobile.
Ed in ogni caso, a meno che non siano assolutamente certi della regolarita' dell'immobile, attendano la conversione in legge del Decreto, nella quale potrebbe esser inserita una disposizione di coordinamento che definisca gli aspetti amministrativi relativi alla regolarizzazione edilizia, come è gia' avvenuto in passato.

È bene poi, porre molta attenzione alla denunzia della data di ultimazione delle opere; escamotages potrebbero rivelarsi rischiosi.

Solo in tal modo sarà possibile assumere decisioni ponderate che non diano luogo a future sorprese. »
_Associazioni
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Il Ministero della Giustizia in data 4/5/2012 con P.D.G. n. 846, ha iscritto
nel suo Registro l'Organismo di mediazione Assoedilizia Servizi srl e, in data 29/3/2012, con P.D.G. n.819, l'Organismo di mediazione A.l.p.e. Associazione Lecchese della Proprietà Edilizia.
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a cura di Assoedilizia
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