_news #114
25 Giugno 2008
D.d.l. Senato n. 692 - Conversione in legge del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
Di seguito le principali novità seguito dell’esame del testo da parte del Senato, in attesa del passaggio del provvedimento alla Camera.
art. 61 codice penale: - circostanze aggravanti comuni si introduce una nuova circostanza aggravante qualora il colpevole abbia commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.
art. 62 bis codice penale: - circostanze attenuanti generiche - si introduce la prescrizione secondo la quale, in ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, perciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
art. 235 codice penale: si procede all’espulsione dello straniero ovvero all’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni (il precedente testo dell’art. 235 codice penale prevedeva l’espulsione del solo straniero in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni);
art. 312 codice penale: si procede all’espulsione dello straniero ovvero all’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea, in caso di condanna a qualunque pena restrittiva della libertà personale per uno dei delitti previsti dal Titolo I del codice penale, ovvero i delitti contro la personalità dello Stato (ad esempio, attentati contro la sicurezza dello Stato, associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico);
art. 416 bis codice penale: si contemplano ora anche le associazioni di tipo mafioso anche straniere e vengono significativamente aumentate le pene per i partecipanti ai sodalizi criminosi.
art. 495 codice penale: si introduce un aggravio di pena per i casi di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità su qualità personali proprie o di altri (la pena sarà la reclusione da uno a sei anni. In ogni caso, la pena non può essere inferiore a due anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile o se la falsa dichiarazione sulla propria identità sul proprio stato o sulle proprie qualità personali resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome).
art. 495 bis codice penale: si introduce il reato di fraudolente alterazioni (del proprio o dell’altrui corpo) per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.
art. 496 codice penale: - false dichiarazioni sulla identità su qualità personali proprie o di altri - previsto una aggravio di pena (reclusione da uno a cinque anni) per chiunque, interrogato sulla identità sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.
art. 576 codice penale: si introduce una nuova circostanza aggravante della pena per le ipotesi di omicidio volontario commesso contro un ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ovvero di Pubblica Sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
art. 589 codice penale: - omicidio colposo sono previsti significativi aumenti di pena qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (la pena sarà la reclusione da sei mesi a sette anni).
Si introduce una fattispecie aggravata autonoma per i casi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da parte di soggetto alla guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (la pena sarà la reclusione da tre a dieci anni).
Viene aumentata al massimo di quindici anni la pena per i casi di morte di pi persone ovvero di morte di una persona o pi persone e lesioni di una o pi persone.
art. 590 codice penale: - lesioni personali colpose si introduce la circostanza aggravante speciale per le ipotesi commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (la pena per le lesioni prevede la reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime prevede la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni).
art. 590 bis codice penale: nei casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale da parte di soggetto alla guida in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Si prevede la sospensione dei processi in corso per fatti commessi fino al 30 giugno 2002. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3 bis e 3 quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, e ai procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell'ultimo reato. In tali ipotesi, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui sarà cessata la sospensione.
d.lgs. n. 274/2000 art. 4 co. 1 lett. a) competenza per materia del giudice di pace: si sottraggono alla competenza del giudice di pace le ipotesi di lesione personale colposa commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
d.lgs. n 285/1992 nuovo codice della strada: artt. 186 (guida sotto l’influenza di alcol) e 187 (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope): si introducono sensibili aumenti di pena per queste fattispecie di reato e si prevede la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
d.lgs. n 285/1992 nuovo codice della strada: art. 222: si introduce la sanzione amministrativa della revoca della patente conseguente all’accertamento del reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro) e 187 (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope).
d.lgs. n. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero art. 12, disposizioni contro le immigrazioni clandestine:
a) si prevede un aumento di pena qualora due o pi persone in concorso ovvero se il fatto riguarda la permanenza di cinque o pi persone - al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favoriscono la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme di legge ;
b) si prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, verrà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina..
d.lgs. n. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero art. 22 comma 12, si prevede un aumento di pena per i casi in cui un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze, a tempo determinato o indeterminato, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (la pena alla reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato).
Seguono alcune modifiche del testo unico di cui al d. lgs. n. 267/2000 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.
Si introducono nuove previsioni in tema di collaborazione della polizia municipale e provinciale nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio.
Si introduce il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio con funzioni di pubblica sicurezza, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità. Il personale delle Forze Armate impiegato posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a tremila unità
Si prevedono nuove norme in tema di accesso della polizia municipale e degli agenti appartenenti al corpo delle Capitanerie di Porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno.
Si stabilisce che le parole centro di permanenza temporanea ovvero centro di permanenza temporanea ed assistenza siano sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: centro di identificazione ed espulsione quale nuova denominazione delle medesime strutture.
Si introducono significative modifiche alla L. n. 575/1965, in tema di disposizioni contro la mafia, in relazione, tra l’altro alla confisca di beni dei quali il giudice abbia accertato il fittizio trasferimento a terzi o la loro fittizia intestazione e si fissano anche una serie di presunzioni per la prova di tali artifici.

Avv. Niccolo Bertolini
Coordinatore Ufficio Studi di Diritto Penale di Assoedilizia
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