_news #106
06 Giugno 2008
DDL sicurezza
Il disegno di legge in tema di sicurezza pubblica, attualmente al vaglio del Parlamento, prevede una modifica dell'art. 639 cod. pen., che incrimina il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui.

La proposta legislativa, nella sua attuale formulazione, non sembra essere in grado di rispondere alle esigenze di prevenzione e repressione del dilagante fenomeno dei graffiti sugli edifici, ormai giunto a livelli non più tollerabili, anche in considerazione degli elevati costi che non solo i privati, ma anche le Pubbliche Amministrazioni, sopportano per la loro rimozione.

L'intenzione del legislatore è quella di estendere la punibilità della fattispecie aggravata prevista dall'art. 639 co. 2 cod. pen. – che oggi incrimina le condotte illecite ai danni di cose di interesse storico o artistico o su immobili compresi nel perimetro del centro storico – anche in relazione ai casi in cui si deturpino o si imbrattino "immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o [su] ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio al decoro urbano".

In buona sostanza: accanto all'incriminazione originaria riferita all'imbrattamento di edifici di interesse storico, artistico o ubicati all'interno del centro storico, si affianca anche la repressione del deturpamento di edifici semplici, ovunque siano ubicati, purché dal fatto derivi un danno al decoro urbano.

Quest'ultimo requisito, che costituisce una condizione di punibilità del reato, rischia in concreto di erodere grandemente la reale portata applicativa della nuova incriminazione.

Infatti, in riferimento agli edifici semplici, l'incriminazione viene ad essere subordinata ad una giudizio discrezionale dell'Autorità Giudiziaria, che procederà solo nel caso in cui valuti che, come detto, la condotta del caso di specie abbia leso l'immagine urbana.

Sono subito evidenti alcune ipotesi, tutt'altro che infrequenti, in cui non sarà agevole formulare tale giudizio: si pensi, ad esempio, al graffito compiuto su un muro già imbrattato da altri, ovvero al segno, tracciato magari in forme meno appariscenti. In simili casi, il requisito del danno al decoro urbano potrebbe rivelarsi di assai ardua integrazione.

Assoedilizia, dal canto suo, auspica che l'occasione fornita dal disegno di legge in esame possa portare ad un generale ripensamento della fattispecie di reato prevista dall'art. 639 cod. pen., in cui sia mantenuta l'ipotesi di reato lieve e procedibile a querela, prevista dal primo comma della norma citata, solo in relazione all'imbrattamento dei beni mobili, mentre si estenda la punibilità della fattispecie aggravata e procedibile d'ufficio ai casi di imbrattamento di tutti gli immobili, ovunque essi siano ubicati e qualunque qualità essi possiedano, prescindendo altresì dalla necessità che la condotta illecita abbia procurato un danno al decoro urbano.


Avv. Niccolò Bertolini
Coordinatore Ufficio Studi di Diritto Penale Assoedilizia

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