_news #147
17 Novembre 2008
La certificazione energetica in Lombardia alla luce della legge 133/2008
Articolo inviato ad Assoedilizia dal Dott. Mauro Fasano, Unità Organizzativa Progetti Integrati, Direzione Generale Reti, Servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha emanato disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per certificare il fabbisogno energetico degli edifici nel giugno del 2007, con la delibera della Giunta regionale n.5018.

Tale provvedimento è scaturito dalla volontà di perseguire gli obiettivi di risparmio energetico delineati dalla direttiva europea 2002/91/CE e ripresi dal d.lgs. 192/2005, tenendo conto che quest’ultimo non è attuabile in tutte le sue parti, perché rinvia a successivi decreti le modalità per certificare il fabbisogno energetico degli edifici.

Sia la direttiva europea 2002/91/CE sia il d.lgs. 192/2005 consentano l’adozione di un’autonoma disciplina regionale ma la volontà di evitare eccessive frammentazioni hanno indotto a rimanere affini, ove possibile, al decreto nazionale.

Pertanto, la delibera regionale riprende testualmente la disposizione nazionale sulla necessità di allegare la certificazione energetica nei contratti di compravendita, anche se la decorrenza dell’obbligo e l’ambito di applicazione differiscono lievemente da quanto previsto dall’art.6 del d.lgs. 192/2005.

Per lo stesso motivo, la disciplina regionale non ha previsto sanzioni di alcun tipo, rinviando alle disposizioni contenute nel d.lgs. 192/2005 per tutto quanto non diversamente disciplinato con la deliberazione medesima.

Le difficoltà sono sorte con l’art. 35 comma 2 bis della legge 133/2008, che ha abrogato gli articoli art.6, commi 3 e 4, e l’art.15, commi 8 e 9 del d.lgs. 192/2005, facendo così venir meno l’obbligo di allegare la certificazione energetica agli atti di compravendita o di locazione e la sanzione di nullità dell’atto in caso di inadempimento. Va da sé che, in questo modo, la consegna della certificazione energetica resta un obbligo affidato alla volontà del venditore o del locatore, senza che l’acquirente o il locatario possa rivendicare il suo diritto ad avere tale certificazione in quanto è obbligo privo di sanzione in caso di inadempienza.

Ciò comporta l’indebolimento dell’azione regionale a favore dell’edilizia sostenibile e rappresenta un problema per tutti i professionisti (più di 5.000) che hanno investito tempo e risorse per accrescere le proprie competenze ed essere accreditati come certificatori energetici presso Regione Lombardia.

Per evitare queste conseguenze, sono state valutate alcune soluzioni con il Comitato regionale notarile lombardo che si è dimostrato, ancora una volta, sensibile al problema ed ampiamente disponibile. Ne è emersa l’opportunità di definire con legge regionale e non con la sola deliberazione gli obblighi relativi alla certificazione energetica degli edifici e le relative sanzioni.

Tale necessità, a dire il vero, era emersa anche quando è stata predisposta la disciplina regionale approvata con la deliberazione 5018/2007, ma l’impossibilità di definire sanzioni senza avere a monte una legge regionale sufficientemente puntuale e, nello stesso tempo, la possibilità di fare rinvio al decreto nazionale, avevano portato a rinviare il problema e a concentrare l’attività su altre implicazioni della nuova disciplina.

In questo nuovo contesto, però, l’integrazione della legge regionale 24/2006 (che costituisce il riferimento della disciplina di Regione Lombardia per l’efficienza energetica in edilizia) per definire più puntualmente gli obblighi e le sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici, sembra non più rinviabile. Inoltre, occorrono disposizioni che sanzionino anche le violazioni alle procedure di calcolo e alle ulteriori prescrizioni che rendono la certificazione energetica un documento affidabile, con vantaggio per tutti gli operatori che intendono puntare sulla qualità energetica della nuova edilizia. Sarà quindi il Consiglio Regionale Lombardo, qualora lo ritenga opportuno, integrare la norma nazionale e le disposizioni amministrative con un intervento legislativo ad hoc.


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