17 Settembre 2008
Il caso di Via Lomellina: cerimonia del 18 settembre 2008. Necessaria Assicurazione sociale
Trovo stridente il contrasto tra pubblico e privato che si evidenzia ora nel caso dell'esplosione da metano di via Lomellina, come 14 anni fa già si evidenziò nel caso di viale Monza.
Il "pubblico" fornisce, all'interno delle abitazioni dei cittadini, una materia altamente deflagrante, (ricordiamo che esso possiede 5 volte il potere calorifico del vecchio gas di città). Quella materia, se non si chiamasse metano, non sarebbe ammessa per legge, data la sua pericolosità, nelle case: come succede, più o meno, con la dinamite.
A causa di una esplosione, avvenuta non per loro colpa, intere famiglie finiscono sul lastrico, e talune addirittura piangono la perdita di vite umane.
In questo quadro, si potrebbe pensare che il pubblico, il quale ha istituito la fornitura di tale servizio di interesse collettivo, dapprima con una municipalizzata, poi privatizzata e quotata in borsa (un po' come è successo per l'Alitalia), quindi soggetta alle logiche economiche con i relativi profitti, debba assumersi l'onere di tenere indenni i malcapitati cittadini; ricostruendo la casa e rimettendoli nelle condizioni economiche originarie.
E invece li lascia in balia di beghe con la propria assicurazione volontaria (e se non si fossero assicurati?), che ovviamente solleva ogni ragione per pagare il meno possibile; che è alla fin fine il dovuto. Ora i malcapitati fanno una bella cerimonia, invitano il "pubblico", che, bontà sua, è stato generoso offrendo loro un contributo spontaneo e, sempre a titolo di liberalità assistenziale, il soggiorno in albergo.
Ci si dimentica che non ci troviamo di fronte ad una calamità naturale ineluttabile, come fosse un terremoto od una inondazione, generata dalle forze invincibili della natura; ma ad un fatto causato da azioni umane (private e pubbliche) combinate a norme di legge lacunose o distorte.
Lo stato permette che si fornisca il metano; conosce le regole di sicurezza, ma non ne dispone la integrale obbligatorietà; non stabilisce che gli enti erogatori (che esercitano un'attività economica – traendone profitto – costituente però un servizio di interesse pubblico) eseguano, sotto la loro responsabilità, i relativi controlli entro le abitazioni, interrompendo l'erogazione in caso di difetti; non dispone per una assicurazione sociale (come esistono la previdenza e l'assistenza sociali) che risponda, in termini di primo rischio assoluto e con copertura del cento per cento, sul piano, non solo della responsabilità civile, ma anche del costo di ricostruzione dell'immobile.
Lascia in tal modo agli amministratori pubblici locali l'ingrato compito di commiserare, di incoraggiare ed assistere – per i fatti accaduti e che accadranno – i loro amministrati.
Mentre questi sarebbero semplicemente da risarcire, come ha deciso in primo grado il Tribunale di Milano nel caso di viale Monza, con sentenza poi riformata dalla Corte d'Appello: le leggi (che sono ancor oggi quelle di allora) non lo permettono.
Achille Colombo Clerici