_comunicato #688
29 Giugno 2017
Imposta di Registro – Interessi di mora in contratti di locazione tassati a parte – Sole 24 Ore del 28 giugno 2017 intervista a Achille Colombo Clerici Assoedilizia – di Saverio Fossati
Imposta di registro. La prassi milanese

Interessi più alti per la morosità negli affitti, a Milano scatta l’aumento dell’imposta di registro.

La segnalazione della particolare prassi dell’ufficio delle Entrate milanese viene da alcuni soci di Assoedilizia, che hanno regolarmente registrato contratti di locazione negli anni scorsi e si sono visti notificare, a opera di alcuni dei sei ex Uffici del Registro di Milano, avvisi di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni per omesso pagamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione stessi.
“Si tratta – dice il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici – di un orientamento degli uffici del tutto nuovo. Il motivo è che questi contratti conterrebbero delle ‘clausole penali’ che prevedono una maggiorazione degli interessi legali in caso di ritardato pagamento del canone o degli oneri accessori”.

Per registrare un contratto di locazione si può procedere in via telematica oppure materialmente in via cartacea. “Ma in nessuno dei due casi – prosegue Colombo Clerici – era possibile, fino a qualche giorno addietro, neppure volendolo fare, registrare tali clausole penali pagando la relativa imposta. Il software non solo non avvisava il contribuente, ma neppure gli consentiva il calcolo dell’imposta aggiuntiva; mentre agli sportelli gli impiegati accettavano le richieste di registrazione senza nulla segnalare. E non esisteva neppure un codice tributo con il quale pagare la pretesa imposta sulle pretese clausole penali”.

Solo da qualche giorno l’Agenza delle Entrate ha diffuso un nuovo modello, attraverso il quale sarebbe possibile teoricamente (visto che il modello entra in funzione il 18 settembre prossimo) la registrazione di queste “clausole penali”. “In ogni caso – conclude Colombo Clerici – la ‘penale’, nel caso in questione, non si configura come penale in senso tecnico-giuridico; in altri termini non è una pattuizione autonoma ma deriva direttamente dall’ obbligazione di pagamento del canone e sta o cade con la stessa.
Quindi si è in presenza di un caso in cui le disposizioni derivano le une dalle altre e non possono essere autonomamente tassate”.
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