22 Marzo 2017
Sole 24 Ore Rubrica Assoedilizia: “La perizia tecnica blocca il distacco dal riscaldamento” – 21 marzo 2017
LEGGI & SENTENZE
A CURA DI ASSOEDILIZIA
La perizia tecnica blocca il distacco dal riscaldamento
di Antonella Giraudi
Il condòmino non ha diritto a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento se dal suo distacco conseguono squilibri funzionali dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri.
Il principio, codificato nel nuovo articolo 118 del Codice civile ma già consolidato prima della riforma del condominio, è stato applicato dal Tribunale di Milano (sentenza 187/2017).
La questione era stata sottoposta all’assemblea, correttamente (si veda a sentenza della Cassazione 22285/2016) corredata da una relazione tecnica, non condivisa però dagli altri condòmini, che avevano comunque negato l’assenso al distacco.
La consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del procedimento ha dato ragione al condominio, avendo il perito evidenziato la sussistenza di entrambe le condizioni ostative al distacco (sia lo squilibrio termico che l’incremento dei consumi), tenuto conto delle caratteristiche dell’impianto (a pannelli radianti) e dell’incidenza del distacco, pari a circa un terzo del fabbricato. Il giudice ha pertanto ritenuto legittima la delibera assembleare impugnata e ha altresì dichiarato l’insussistenza del diritto del condomino attore a distaccarsi dall’impianto centralizzato.
La sussistenza di entrambi gli aspetti che bloccano il distacco ha evitato al Tribunale meneghino di doversi addentrare in profili più dibattuti e tuttora aperti.
La questione che con più frequenza viene affrontata riguarda l’aggravio di spesa e la sua quantificazione. Il riformulato articolo 118 del Codice civile ha posto il dubbio se l’aggettivo “notevoli” sia da riferirsi solo agli squilibri o anche agli aggravi di spesa (la già richiamata sentenza 22285/2016 della Suprema Corte, sia pure incidentalmente, sembra aver riferito l’aggettivo solo agli squilibri).
La giurisprudenza formatasi prima della riforma (legge 220/2012) era giunta ad ammettere la possibilità del distacco anche in ipotesi di aggravio di spesa, purché il distaccante se ne accollasse l’onere. Se questo orientamento verrà mantenuto, un punto nodale continuerà ad essere quello della corretta quantificazione del contributo alle spese di gestione da parte del soggetto rinunciante. Anche perché l’assemblea non avrebbe il potere di autorizzare a maggioranza il distacco senza attribuire al distaccante una quota adeguatamente compensativa dei maggiori oneri di gestione (Tribunale di Roma, sentenza 8906/2016).
L’applicazione della norma Uni 10200 (richiamata dal Dlgs 102/2014 in tema di ripartizione delle spese di riscaldamento) con la suddivisione tra consumo volontario e involontario può indicare la soluzione (Tribunale di Roma sentenza n. 9406/2016).
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I DUE ASPETTI
Il Tribunale di Milano ha constatato l’“aggravio di spesa” e gli “squilibri funzionali” derivanti dall’operazione