18 Marzo 2010
Certificazione energetica edifici - Regione Lombardia - Richiesta da Federlombarda Edilizia e da Assoedilizia la soppressione dell'obbligo di allegazione del certificato in caso di locazione
Federlombarda edilizia richiede ufficialmente alla Regione Lombardia la modifica dell’art. 9 della D.G.R. 22.12.2008 n. 8/8745 riguardante la certificazione energetica degli edifici, chiedendo la soppressione dell'obbligo di allegazione della certificazione ai contratti di locazione.
Dichiarazione del presidente di Federlombarda Edilizia, di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici:
"Il provvedimento regionale istitutivo dell'obbligo di certificazione in caso di stipula o rinnovo dei contratti di locazione, che dovrebbe applicarsi dal 1 luglio di quest'anno, è disposto in palese violazione della Costituzione perché travalica i limiti della competenza regionale regolamentare in materia. E non possiamo esimerci dal dovere di attivarci per la sua revoca."
Questi i motivi dell'istanza che sarà formalizzata in Regione:
“L’attestazione di certificazione energetica degli edifici trova la sua definizione all’art. 7 della Direttiva CE 2002/91 il quale prevede che tale documentazione sia messa a disposizione del futuro acquirente o del locatario
Il D.lgs. 192/05, integrato e modificato dal D.lgs. 29.12.2006 n. 311, prevede all’art. 6 comma 4 l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica in caso di conclusione o di rinnovo di contratti di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di certificazione energetica.
Il D.G.R. 22.12.2008 n. 8/8745 prevede all’art. 9 lettera g) come soggetti all’obbligo dell’attestato di certificazione energetica a decorrere dal 1.07.2010, tutti i contratti di locazione nuovi o rinnovati.
La direttiva CE non introduce un obbligo generale di certificazione di tutti gli edifici ed è finalizzata al miglioramento del rendimento energetico degli edifici : in funzione di ciò introduce l’obbligo di certificazione in relazione a particolari eventi rilevanti agli effetti di un possibile miglioramento del rendimento energetico degli edifici.
E ‘ coerente con questa ratio legis, la disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 6 che prevede la messa a disposizione o la consegna dell’attestato di certificazione energetica, nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestati.
Viceversa la Regione Lombardia, ha travalicato l’ambito assegnatole dal 5° comma dell’art. 117 Cost., disponendo con la D.G.R. 22.12.2008 n. 8/8745 all’art. 9 lett. g ), che l’attestato di certificazione energetica sia allegato al nuovo contratto o al contratto rinnovato anche se l’immobile non risultasse in precedenza dotato di certificazione e anche in caso di locazione di singoli appartamenti senza distinguere se si tratti di appartamenti situati in edificio di unica proprietà.
Sotto il profilo dell’opportunità legislativa si osserva che questo aggravamento colpisce immotivatamente i rapporti di locazione con una misura carica di conseguenze negative per il mercato delle locazioni, già vessato dalla imposizione fiscale e dal crescente costo dei servizi.
Non è difficile prevedere un aumento della conflittualità tra locatore e inquilino con effetti sui carichi giudiziari dovuti all’aumento della litigiosità.
Ma seri dubbi riguardano anche la legittimità del provvedimento dato il suo carattere di regolamento attuativo.
La Regione Toscana, che aveva adottato una disciplina similare ha abrogato con la L. 71/09 la precedente legge 39/05 istitutiva dell’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica degli edifici agli atti di trasferimento di immobili, nonché dell’obbligo di consegna all’inquilino della documentazione stessa in caso di stipula di contratti di locazione.
Il Tribunale di Varese ha rilevato la incostituzionalità del comma 4 della citata delibera di Giunta Regionale della Lombardia disapplicando il provvedimento amministrativo, con riguardo all’obbligo di allegazione della suddetta certificazione ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali.
Riteniamo che vi siano ragioni sufficienti per rivedere il provvedimento sopra commentato.
Per queste ragioni la Federazione Lombarda della Proprietà Edilizia come sopra rappresentata, sottolineando l’urgenza dell’intervento sulla norma che entrerebbe in vigore il 1°luglio 2010 ha chiesto la revoca o l’abrogazione dell’art. 9 comma 2 lett. g della D.G.R. n. 8/8745 del 22.12.2008.”