_comunicato #548
15 Dicembre 2010
Cedolare secca affitti – Sanzione Mancata Registrazione Contratti Locazione Abitativa – Schema di decreto legislativo: art.2 comma VIII
PROPRIETARI – VERIFICARE LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE.
PROVVEDERE ENTRO IL 31DICEMBRE 2010

Governo – La sanzione andrebbe collegata anche all’evasione fiscale delle imposte sul reddito e non alla sola mancata registrazione del contratto (Non essendoci necessaria corrispondenza tra mancata registrazione ed evasione fiscale )

L’ottavo comma dell’art. 2 dello schema di decreto legislativo in materia di Federalismo fiscale municipale, in fase di approvazione da parte del Governo, prevede gravi sanzioni, per i contratti di locazione abitativi non registrati alla data del 31 dic. 2010.

Tali sanzioni, applicabili anche nel caso in cui i redditi derivanti dai contratti in questione siano stati assoggettati a regolare tassazione (sarebbe comunque auspicabile che la sanzione colpisse solo le violazioni di carattere sostanziale e non anche quelle, per così dire, esclusivamente “formali”o di registrazione, spesso dipendenti addirittura da azioni di terzi) consistono in un mutamento del regime civilistico del rapporto con il conduttore, che porta ad una pesante penalizzazione dei trasgressori fiscali.

Il Governo sembra intenzionato ad approvare questa normativa, se non entro la fine dell’anno per difficoltà tecniche, anche dopo il primo gennaio 2011.

Se dunque il termine del 31 dic. 2010 non verrà “aggiornato” nel testo definitivo del decreto legislativo, accadrà che l’effetto della salvezza dalla disciplina sanzionatoria potrà verificarsi solo per i contratti regolari o regolarizzati ai fini della registrazione entro tale data.

È dunque necessario che i proprietari verifichino se per qualche disguido non sia stata effettuata qualche registrazione dei contratti di locazione in essere; provvedendo,ove necessario, alla regolarizzazione entro la data del 31 dic. 2010.

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